ROMA (attualità) - Una vicenda che sta facendo giurisprudenza
Le vicende finanziarie e legali di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA hanno portato a significative perdite per gli investitori, in particolare per i detentori di azioni e obbligazioni subordinate MPS. Oggi, però, esiste la possibilità di recuperare tali perdite senza sostenere costi anticipati.
Molti investitori hanno visto svanire quasi completamente il loro capitale investito in titoli MPS per via della ricapitalizzazione precauzionale del 2016, sostenuta dallo Stato italiano - nel ruolo di principale azionista - per salvare la banca. Tale operazione ha previsto il cosiddetto «burden sharing», che ha comportato la conversione forzosa di molte obbligazioni subordinate in azioni ordinarie di MPS, provocando ulteriori perdite per gli investitori.
Il valore delle azioni MPS, con il salvataggio del 2016 ha registrato l’ennesimo crollo, partendo da un valore di per sé già molto basso dopo i precedenti aumenti di capitale del 2008, del 2011, del 2014 e del 2015. Tra luglio 2015 e luglio 2024 i titoli azionari MPS hanno perso oltre il 99% (99,8678%) del proprio valore.
Chi ha diritto al risarcimento da azioni e obbligazioni MPS?
Tutti gli investitori che hanno acquistato azioni e obbligazioni Monte Paschi negli ultimi 10 anni e che hanno riportato importanti minusvalenze da questi investimenti possono valutare le possibilità di un’azione legale per richiedere un ristoro delle perdite subite.
I titoli emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena, siano essi azioni o obbligazioni subordinate, hanno storicamente presentato un rischio elevato e in costante crescita. Sebbene siano ancora in corso diversi procedimenti giudiziari contro MPS e i suoi ex dirigenti, è fondamentale ricordare che le normative di settore impongono a banche e intermediari finanziari obblighi precisi di trasparenza e informazione nei confronti dei loro clienti, affinché questi possano prendere decisioni di investimento consapevoli. Gli intermediari finanziari, in particolare, sono tenuti a fornire una completa e chiara informativa sui rischi significativi legati all’investimento in strumenti ad alto rischio, come le azioni o obbligazioni subordinate di MPS. Qualora tali obblighi non vengano rispettati, l’intermediario è responsabile del danno subito dal cliente e deve risarcirlo per le perdite sostenute.
La giurisprudenza ha consolidato questi principi, come evidenziato nella sentenza della Cassazione n. 35789 del 2022, che ribadisce l’obbligo di risarcimento da parte dell’intermediario anche nei confronti di investitori esperti, nel caso in cui non siano stati rispettati gli obblighi di informazione, comunicazione e trasparenza. Un altro aspetto critico riguarda gli obblighi di informativa «passiva», ovvero le informazioni che la banca deve raccogliere dal cliente per valutare correttamente il suo profilo finanziario, come previsto dal questionario MiFID.
Un’errata valutazione di tali informazioni rappresenta una fonte di responsabilità per l’intermediario, aprendo così la strada a potenziali richieste di risarcimento da parte dei clienti che hanno subito perdite. Prima di eseguire un’operazione, ogni banca è infatti tenuta a identificare le esperienze e le conoscenze del cliente, nonché la sua reale propensione al rischio, verificando se tali elementi sono in linea con lo strumento finanziario specifico che si intende acquistare, soprattutto nel caso di strumenti complessi come le obbligazioni subordinate MPS. In presenza di eventuali tali violazioni, è possibile contestare il comportamento della propria banca e richiedere un risarcimento per le perdite subite a seguito degli investimenti in azioni o obbligazioni subordinate.
Il Tribunale di Velletri si pronuncia a favore di un’azienda locale garantendole un risarcimento di € 70.069,48
Tra i vari fori italiani che negli anni si sono espressi a favore degli azionisti MPS, il Tribunale di Velletri si è distinto per le sue posizioni particolarmente attente alla tutela degli investitori, come ad esempio con la sentenza del 11/04/2024 per la causa civile n° 5792/2021.
In tale occasione Martingale Risk, società specializzata nel contenzioso bancario, ha ottenuto una vittoria significativa per conto di una società di telecomunicazioni di Velletri che aveva acquistato obbligazioni subordinate Monte dei Paschi dalla propria banca, poi trasformate in azioni a seguito della conversione forzosa del 2016. Tali titoli le avevano causato una pesante minusvalenza. Martingale Risk ha analizzato il caso, riscontrando varie inadempienze a carico dell’intermediario bancario.
L’istituto bancario non avrebbe puntualmente informato il cliente dei rischi connessi all'investimento e della reale natura delle obbligazioni subordinate. Dall'esame dell'ordine di acquisto e dalla scheda dello strumento finanziario sottoscritto dalla società non emergerebbe in alcun modo la natura subordinata delle obbligazioni, che sarebbero, qualificate erroneamente come "ordinarie", ovvero meno rischiose di un’obbligazione subordinata. Nel documento informativo non sarebbe fornita alcuna indicazione sulla caratteristica fondamentale che contraddistingue l'obbligazione "subordinata" rispetto a quella "ordinaria", rendendola più rischiosa, ovvero che il suo rimborso, nel caso di insolvenza dell'emittente, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari. La banca non avrebbe fornito alla società la necessaria, adeguata ed esaustiva informazione sulla natura degli strumenti finanziari oggetto di causa.
L’azienda ha citato in causa la banca dinnanzi al Tribunale di Velletri, il quale ha concordato con le tesi di Martingale Risk, sentenziando che la carenza di informativa integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento. Il Tribunale di Velletri ha così condannato l’istituto di credito a pagare un risarcimento di € 70.069,48.
Cosa fare per ottenere un risarcimento da MPS?
Ad oggi, un investitore danneggiato dall’acquisto di titoli Monte Paschi può muoversi nei seguenti modi nei confronti dell’intermediario bancario da cui ha acquistato i titoli:
- Ricorso all’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)
- Causa civile in Tribunale, nel foro di competenza dell’investitore
- Possibile mediazione con la banca al fine di risolvere in modo extragiudiziale
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